Ricorso ex art. 127 Costituzione della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  (c.f.  80188230587),  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, rappresentata e  difesa  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello         Stato         (c.f.          80224030587;          pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente
domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi  n.  12;
ricorrente; 
    Contro Regione autonoma della Sardegna, in persona del Presidente
pro tempore, dott. Francesco Pigliaru, con  sede  in  Cagliari  (cap.
09123), viale Trento n. 69; resistente; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 34, 37, 39 e 45 della legge  della  Regione  autonoma  della
Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, pubblicata nel BUR n. 14 del  15  marzo
2018, recante «Nuove  norme  in  materia  di  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture». 
    La legge regionale indicata  in  epigrafe,  che  detta  norme  in
materia di contratti  pubblici,  lavori  e  forniture  nella  Regione
Sardegna, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale in quanto
le  disposizioni  di  seguito  indicate  eccedono  dalle   competenze
attribuite alla Regione dallo Statuto speciale  di  autonomia,  legge
costituzionale n. 3/1948, andando ad invadere la competenza esclusiva
dello Stato in materia di  tutela  della  concorrenza  e  ordinamento
civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e)  ed  l)  della
Costituzione. 
    Si premette che, ai sensi dell'art. 3, lettera c)  dello  Statuto
speciale  di  autonomia,  la  Regione  Sardegna  gode  di  competenza
legislativa di tipo  primario  in  materia  di  «lavori  pubblici  di
esclusivo interesse della Regione» mentre, nel medesimo Statuto,  non
si  rinviene  alcuno  specifico  riferimento  alle  forniture  ed  ai
servizi. 
    Cosi' come affermato da codesta ecc.ma Corte con la  sentenza  n.
411/2008 «..la disciplina degli appalti  pubblici,  intesa  in  senso
complessivo,  include  diversi  «ambiti  di  legislazione»,  che  «si
qualificano a seconda dell'oggetto al quale  afferiscono»:  in  essa,
pertanto, si profila  una  interferenza  fra  materie  di  competenza
statale e materie di competenza  regionale,  ma  con  la  «prevalenza
della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza  n.
401/2007) in relazione agli  oggetti  riconducibili  alla  competenza
esclusiva  statale,  esercitata  con  le  norme  recate  dal  decreto
legislativo n. 163 del 2006 (attualmente dal decreto  legislativo  n.
50/2016). 
    In  particolare,  la  disciplina  delle  procedure  di  gara,  la
regolamentazione della qualificazione e  selezione  dei  concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di  aggiudicazione,  ivi
compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione,
mirano a garantire che le medesime si  svolgano  nel  rispetto  delle
regole  concorrenziali  e  dei  principi  comunitari   della   libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
liberta' di stabilimento,  nonche'  dei  principi  costituzionali  di
trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n. 431 e  n.  401  del
2007) e sono riconducibili all'ambito della tutela della concorrenza,
di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 345  del
2004 e n. 401 del 2007). Analogamente, codesta Corte ha  riconosciuto
che «la fase negoziale dei contratti della pubblica  amministrazione,
che  ricomprende  l'intera  disciplina  di  esecuzione  del  rapporto
contrattuale, incluso l'istituto del  collaudo,  si  connota  per  la
normale mancanza di poteri autorilativi in capo al soggetto pubblico,
sostituiti  dall'esercizio  di  autonomie  negoziali  e  deve  essere
ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile»  (sentenza  n.
401 del 2007), di competenza esclusiva del legislatore statale. 
    Sulla base di tali indicazioni deve, pertanto, leggersi l'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  che,  nella
parte in cui stabilisce che «le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   adeguano   la   propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e  nelle
relative norme di attuazione», impone anche alle Regioni ad autonomia
speciale di conformare la propria legislazione in materia di  appalti
pubblici a quanta stabilito dal Codice stesso. 
    Nella fattispecie in esame, lo Statuto  della  Regione  Sardegna,
come sopra detto, all'art. 3, lettera  e),  attribuisce  alla  stessa
Regione una competenza legislativa  primaria  in  materia  di  lavori
pubblici di interesse regionale, alla quale, quindi, non appartengono
le norme  relative  alle  procedure  di  gara  e  all'esecuzione  del
contratto.  Detti  settori,  infatti,  sono  oggetto  di   disciplina
nell'ambito del citato Codice  e  adesso,  pertanto,  il  legislatore
regionale deve adeguarsi. 
    Alla luce di quanta sopra, dunque, talune disposizioni  contenute
nella legge regionale in epigrafe si presentano censurabili sotto  il
profilo della coerenza con il dettato costituzionale, in  particolare
con la competenza esclusiva  attribuita  allo  Stato  dall'art.  117,
secondo comma, lettere e) e l)  della  Costituzione,  in  materia  di
tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. 
    In particolare, sulla base di quanto premesso,  si  censurano  le
seguenti previsioni: 
        1) La disposizione di cui all'art. 34 prevede,  al  comma  1,
che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un  contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un  responsabile
del  procedimento   per   le   fasi   della   programmazione,   della
progettazione,  dell'affidamento  e  dell'esecuzione  del   contratto
pubblico. Tali  fasi  costituiscono,  unitariamente  considerate,  il
progetto  di  contratto  pubblico  e  il   responsabile   unico   del
procedimento e' il «responsabile di progetto». 
    Conseguentemente, il riferimento  all'unicita'  del  responsabile
del  procedimento   per   le   fasi   della   programmazione,   della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del  contratto  (in
linea con quanto previsto all'art. 31, comma  1,  del  codice)  viene
meno  allorche',  al   comma   2,   si   conferisce   facolta'   alle
amministrazioni  aggiudicatrici  di  nominare  un  responsabile   del
procedimento per singole le fasi di programmazione, progettazione  ed
esecuzione  e  un  responsabile  del  procedimento  per  la  fase  di
affidamento. 
    Tale    previsione    consente    una    stratificazione    delle
responsabilita', determinando cosi' il venir meno del concetto stesso
di responsabile unico del procedimento cosi' come invece  individuato
dall'art. 31 del codice dei contratti pubblici decreto legislativo n.
50/2016  e  s.m.i  secondo  cui,  per  ogni  singola  procedura   per
l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione  le  stazioni
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento  dei
programmi,  ovvero  nell'atto  di  avvio  relativo  ad  ogni  singolo
intervento  per  le  esigenze  non  incluse  in  programmazione,   un
responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  le   fasi   della
programmazione,      della      progettazione,      dell'affidamento,
dell'esecuzione. 
        2)  La  disposizione  contenuta  nell'art.  37   «Commissione
giudicatrice» prevede che «ai fini della nomina dei componenti  della
commissione  di  gara,  la  Regione  istituisce  e  gestisce   l'Albo
telematico  dei  commissari  di  gara,  suddiviso  per  categorie  di
specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e
diretto». Tale previsione si discosta dalle  previsioni  della  legge
delega n. 11/2016 che stabilisce  alla  lettera  hh)  la  «creazione,
presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni  giudicatrici  di  appalti  pubblici   e   contratti   di
concessione,  prevedendo,  tenuto  conto,  a  seguito   di   apposite
verifiche, delle precedenti attivita' professionali dei componenti  e
dell'eventuale sussistenza di ipotesi  di  conflitti  d'interesse»  e
costituisce una sovrapposizione con quanto previsto dall'art. 78  del
decreto legislativo n. 50/2016 che istituisce «presso l'ANAC, che  lo
gestisce e lo  aggiorna  secondo  criteri  individuati  con  apposite
determinazioni, l'Albo regionale obbligatorio  dei  componenti  delle
commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici»,  conferendo,  altresi',  all'Autorita'  la  competenza  di
definire con apposite  linee  guida  i  criteri  e  le  modalita'  di
iscrizione, nonche' le modalita' di funzionamento  delle  commissioni
giudicatrici. 
    Al riguardo, l'Autorita' ha emanato  la  delibera  n.  4  del  10
gennaio  2018  -  Linee  guida  n.  5,  di  attuazione  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  «Criteri  di  scelta  dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti dell'albo  nazionale
obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni   giudicatrici»   -
Aggiornate  al  decreto  legislativo  n.  56  del   19   aprile   con
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018. 
        3) La disposizione di cui all'art. 39 «Linee guida  e  codice
regionale  delle  buone  pratiche»,  si  sovrappone  alle  competenze
conferite all'ANAC dalla citata legge delega n. 11/2016, che  demanda
alla stessa l'adozione di «atti  di  indirizzo,  quali  linee  guida,
bandi tipo, contratti-tipo ed  altri  strumenti  di  regolamentazione
flessibile,  anche  dotati  di  efficacia  vincolante»  (lettera  t),
nonche' all'art. 213 del decreto legislativo n. 50/2016 che esplicita
tale attribuzione in capo alla stessa Autorita'. E beni vero la norma
regionale dispone che i previsti atti  della  Giunta  debbano  essere
approvati in  coerenza  con  le  linee  guida  e  con  i  bandi  tipo
dell'ANAC, ma non e' previsto alcun meccanismo di  verifica  di  tale
coerenza. 
    Al  riguardo,  come   evidenziato   da   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale (sentenza n. 183/2013), il rapporto  tra  le  funzioni
dell'Autorita'  di  vigilanza  nell'approvazione  dei  bandi-tipo   e
l'obbligo  di  adeguamento  delle  stazioni  appaltanti  risponde  ad
esigenze   unitarie,   che   non   tollerano)   alcun   margine    di
discrezionalita'  «intermedio»  riservato  alla  Giunta.  A  cio'  si
aggiunga che le funzioni svolte delle Autorita' di regolazione mirano
a garantire  la  tutela  e  la  promozione  della  concorrenza  e  la
realizzazione di mercati concorrenziali  (cfr.  sentenza  n.  41  del
2013). 
        4) La norma contenuta nell'art.  45  della  legge  regionale,
rubricato «Qualificazione delle  stazioni  appaltanti»,  dispone  che
«con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi  su  proposta
del Presidente della Regione entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ai fini della  qualificazione
delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari  sulla
base dei criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra
cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilita' delle
attivita' e di  relativo  ambito  territoriale,  tenendo  contro  dei
principi previsti dalla normativa statale vigente». Tale disposizione
non risulta coordinata con quanto  disposto  dalla  legge  delega  n.
11/2016, alle  lettere  bb)  e  dd),  che  impongono  al  legislatore
delegato di prevedere la «razionalizzazione delle procedure di  spesa
attraverso l'applicazione  di  criteri  di  qualita',  efficienza  a,
professionalizzazione  delle  stazioni  appaltanti;  prevedendo   ...
introduzione  di  un  apposito   sistema,   gestito   dall'ANAC,   di
qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso  a  valutarne
l'  effettiva  capacita'  tecnica  e  organizzativa,  sulla  base  di
parametri obiettivi ...attraverso adeguate forme di  centralizzazione
delle  committenze  e  di  riduzione  del   numero   delle   stazioni
appaltanti, effettuate sulla base del sistema di  qualificazione  con
possibilita', a seconda del grado di  qualificazione  conseguito,  di
gestire contratti di maggiore complessita'», nonche'  con  l'art.  38
del decreto legislativo n. 50/2016 che istituisce presso l'ANAC,  che
ne  assicura  la  pubblicita',  un  apposito  elenco  delle  stazioni
appaltanti qualificate di  cui  fanno  parte  anche  le  centrali  di
committenza. Al riguardo, in ossequio a quanto previsto dal  comma  2
del medesimo articolo, e' stato altresi' emanato lo schema di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri recante i requisiti tecnico
organizzativi  per  l'iscrizione  all'elenco,  in  applicazione   dei
criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, tra cui, per
le  centrali  di  committenza,  il  carattere  di  stabilita'   delle
attivita' e il relativo ambito territoriale. 
    Dalle considerazioni singolarmente formulate sulle  disposizioni,
emerge che tutte eccedono la  competenza  legislativa  della  Regione
Sardegna ed invadono senz'altro quella statale in materia  di  tutela
della concorrenza ed ordinamento civile (art. 117, comma  2,  lettera
e) e l)). 
    Esse, inoltre, violano l'anzidetto art. 2, comma  3,  del  Codice
dei contratti non adeguandosi ad esso ed anzi apertamente violandolo. 
    Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,  chiede  l'accoglimento
delle seguenti.